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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 23
Art. 23 c.p.p.
Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado.
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. 2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'
articolo 491
comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
competenza
decadenza
incompetenza
rilevabilità d'ufficio
sentenza
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