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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro III
Titolo II
Art. 234-bis
Art. 234-bis c.p.p.
Acquisizione di documenti e dati informatici.
1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.
Ultimo aggiornamento:
06 aprile 2016
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