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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro III
Titolo III
Art. 252
Art. 252 c.p.p.
Sequestro conseguente a perquisizione.
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli
articoli 259
e
260
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 251
Art. 253
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