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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro IV
Titolo I
Art. 278
Art. 278 c.p.p.
Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure.
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo
61
del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo
62
n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. .
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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Art. 277
Art. 279
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