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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro IV
Titolo I
Art. 286
Art. 286 c.p.p.
Custodia cautelare in luogo di cura.
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente. 2. Si applicano le disposizioni dell'
articolo 285
commi 2 e 3.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 285-bis
Art. 286-bis
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