Art. 294 c.p.p. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
Giurisprudenza
Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10dell'art. 309 cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.
In tema di misure cautelari personali, qualora la custodia venga disposta dopo la sentenza di condanna, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato.
- Art. 289 c.p.p. -
- Art. 273 c.p.p. -
- Art. 274 c.p.p. -
- Art. 275 c.p.p. -
- Art. 299 c.p.p. -
- Art. 64 c.p.p. -
- Art. 65 c.p.p. -
- Art. 302 c.p.p. -
- Art. 313 c.p.p. -
- Art. 503 c.p.p. -
- Art. 513 c.p.p.