Art. 297 c.p.p. Computo dei termini di durata delle misure.
Giurisprudenza
In tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva. (Conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata).
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina previstadall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura.