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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 3
Art. 3 c.p.p.
Questioni pregiudiziali.
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. 2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio. 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
camera di consiglio
efficacia giudicato
giudicato
ordinanza
questione pregiudiziale
ricorso
sentenza
sentenza irrevocabile
sospensione
sospensione del processo
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