Art. 309 c.p.p. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
Giurisprudenza
Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio l'esclusione della recidiva dovuta a pene estinte in quanto deve essere dedotta nell'atto di impugnazione.
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previstodall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicatodall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria.
La deroga, prevista per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non è legittimato, salvo che sia stato egli stesso a chiedere l'applicazione della misura cautelare, a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che, individuando l'art. 311 cod. proc. pen. in maniera espressa i soggetti legittimati al ricorso nell'incidente cautelare, l'inammissibilità dell'impugnazione presentata dal Procuratore Generale discende dall'applicazione del principio per cui il diritto di impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce).
- Art. 165 c.p.p. -
- Art. 104 c.p.p. -
- Art. 582 c.p.p. -
- Art. 583 c.p.p. -
- Art. 291 c.p.p. -
- Art. 127 c.p.p. -
- Art. 310 c.p.p. -
- Art. 311 c.p.p. -
- Art. 324 c.p.p. -
- Art. 453 c.p.p. -
- Art. 100 disp. att. c.p.p. -
- Art. 101 disp. att. c.p.p.