Giurisprudenza
Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato: Re. Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.
In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, integra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 il comportamento del P.M. che non proceda all'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., della persona a cui il reato sia attribuito, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità. Costituisce poi apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione ove sorretto da motivazione congrua, stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l'iscrizione del nominativo della persona, oggetto dell'indagine, nel registro medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che aveva condannato un P.M. per non avere iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. una persona chiamata in correità da un collaboratore di giustizia e denunciata - insieme ad altre, tutte regolarmente iscritte - per varie ipotesi di reato in esito ad un'informativa della polizia giudiziaria).
- Art. 9 c.p.p. -
- Art. 10 c.p.p. -
- Art. 33-bis c.p.p. -
- Art. 54-quater c.p.p. -
- Art. 118 c.p.p. -
- Art. 407 c.p.p. -
- Art. 414 c.p.p. -
- Art. 454 c.p.p. -
- Art. 90-bis c.p.p. -
- Art. 110 disp. att. c.p.p. -
- Art. 110-bis disp. att. c.p.p. -
- Art. 244 disp. att. c.p.p. -
- Art. 746-quater c.p.p.