Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.
Giurisprudenza
Per i componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che abbiano adottato il provvedimento applicativo di una misura cautelare nel corso delle indagini, non sussiste incompatibilità a partecipare al successivo giudizio, in quanto il procedimento disciplinare nei confronti di magistrati ha natura eminentemente "monofasica", ed in tutto il suo corso i provvedimenti giurisdizionali sono attribuiti alla competenza di quello stesso unico organo che deve pronunciare la decisione conclusiva.
L'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 - che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata" - sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario nello stesso reato.
I componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, i quali abbiano adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di non luogo a procedere avanzata dal P.G., non sono incompatibili a partecipare al successivo giudizio, in quanto il procedimento disciplinare nei confronti di magistrati ha natura eminentemente "monofasica" essendo affidato ad un unico organo per tutto il suo svolgimento e il provvedimento in oggetto presenta natura interlocutoria, implicando una valutazione provvisoria e non pregiudicante delle risultanze acquisite al momento della sua adozione.