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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro V
Titolo III
Art. 346
Art. 346 c.p.p.
Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità.
1. Fermo quanto disposto dall'
articolo 343
, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'
articolo 392
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 345
Art. 347
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Art. 392 c.p.p.
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