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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro V
Titolo VI-bis
Art. 391-quater
Art. 391-quater c.p.p.
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. 2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. 3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli
articoli 367
e
368
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 391-ter
Art. 391-quinquies
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Articoli correlati
Art. 367 c.p.p.
-
Art. 368 c.p.p.
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