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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 4
Art. 4 c.p.p.
Regole per la determinazione della competenza.
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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Art. 3
Art. 5
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Argomenti
circostanze (diritto penale)
competenza
continuazione (diritto penale)
pena
reato
recidiva
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