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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 40
Art. 40 c.p.p.
Competenza a decidere sulla ricusazione.
1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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Argomenti
competenza
ricusazione
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