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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 41
Art. 41 c.p.p.
Decisione sulla dichiarazione di ricusazione.
1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'
articolo 38
ovvero quando i motivi addottati sono manifestamente infondati, la corte , senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'
articolo 611
. 2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte [o il tribunale] può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti. 3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'
articolo 127
, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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Argomenti
camera di consiglio
corte di cassazione
ordinanza
pubblico ministero
ricusazione
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