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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro V
Titolo VIII
Art. 413
Art. 413 c.p.p.
Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'
articolo 412
comma 1. 2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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