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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 43
Art. 43 c.p.p.
Sostituzione del giudice astenuto o ricusato.
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato, secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'
articolo 11
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 42
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Argomenti
astensione del giudice
competenza per materia
ricusazione
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