Giurisprudenza
Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, non occorre procedere a lettura, indicazione o acquisizione degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del procedimento inviato dal P.G. presso la Corte di cassazione alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, poiché tale fascicolo costituisce il corrispondente di quello previsto per il dibattimento penaledall'art. 431 cod. proc. pen., e la lettura, a norma dell'art. 18, comma terzo, lett. b), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, è contemplata come attività non obbligatoria, ma rimessa alla discrezione del giudice. Ne consegue che la mancata acquisizione, lettura o indicazione di risultanze istruttorie contenute nel fascicolo del procedimento non comporta l'inutilizzabilità delle stesse e, quindi, la nullità della decisione che di esse abbia tenuto conto.
- Art. 391-decies c.p.p. -
- Art. 236 c.p.p. -
- Art. 432 c.p.p. -
- Art. 433 c.p.p. -
- Art. 450 c.p.p. -
- Art. 457 c.p.p. -
- Art. 507 c.p.p. -
- Art. 138 disp. att. c.p.p. -
- Art. 243 disp. att. c.p.p. -
- Art. 428 c.p.p.