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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 44
Art. 44 c.p.p.
Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione.
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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