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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 46
Art. 46 c.p.p.
Richiesta di rimessione.
1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. 2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale. 3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. 4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa d'inammissibilità della richiesta [c.p.p.
49
].
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
imputato
rimessione
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