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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro VII
Titolo II
Art. 488
Art. 488 c.p.p.
Assenza e allontanamento volontario dell'imputato. (Abrogato)
[1. Le disposizioni degli
articoli 486
e
487
non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore. 2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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