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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro VII
Titolo II
Art. 501
Art. 501 c.p.p.
Esame dei periti e dei consulenti tecnici.
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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