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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro VII
Titolo II
Art. 507
Art. 507 c.p.p.
Ammissione di nuove prove.
1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove. 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli
articoli 431
, comma 2, e
493
, comma 3.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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