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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro VII
Titolo II
Art. 514
Art. 514 c.p.p.
Letture vietate.
1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 511
,
512
,
512-bis
e
513
, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'
articolo 210
e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli
articoli 498
e
499
, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo
511
, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'
articolo 499
comma 5.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 513
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Art. 210 c.p.p.
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Art. 498 c.p.p.
-
Art. 499 c.p.p.
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