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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro VII
Titolo III
Art. 534
Art. 534 c.p.p.
Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
1. Nei casi previsti dagli articoli
205
e
206
del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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