info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro VII
Titolo III
Art. 535
Art. 535 c.p.p.
Condanna alle spese.
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. 2. (Comma abrogato dalla L. 18 Giugno 2009, n. 69) 3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'
articolo 69
2
. 4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'
articolo 130
.
Ultimo aggiornamento:
10 luglio 2017
chevron_left
Art. 534
Art. 536
chevron_right
Articoli correlati
Art. 12 c.p.p.
-
Art. 69 c.p.p.
-
Art. 2 c.p.p.
-
Art. 130 c.p.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 535 c.p.p.
{{{testolinkato}}}