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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro VIII
Titolo IV
Art. 566
Art. 566 c.p.p.
(Abrogato)
L'intero libro VIII, originariamente composto dagli articoli da 549 a 567, è stato così sostituito, con gli attuali articoli da 549 a 559, dall'art. 44, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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