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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro IX
Titolo I
Art. 584
Art. 584 c.p.p.
Notificazione della impugnazione.
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 583
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