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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro IX
Titolo II
Art. 594
Art. 594 c.p.p.
Appello del pubblico ministero. (Abrogato)
[1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura.]
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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