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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo IV
Art. 60
Art. 60 c.p.p.
Assunzione della qualità di imputato.
1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'
articolo 447
comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
decreto penale di condanna
giudizio immediato
impugnazione
imputato
pena
revoca
rinvio a giudizio
sentenza di non luogo a procedere
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