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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo IV
Art. 62
Art. 62 c.p.p.
Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato.
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza. 2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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