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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro IX
Titolo IV
Art. 644
Art. 644 c.p.p.
Riparazione in caso di morte.
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. 2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona. 3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'
articolo 463
del codice civile.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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