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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro X
Titolo I
Art. 652
Art. 652 c.p.p.
Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'
articolo 75
, comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'
articolo 442
, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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