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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro X
Titolo III
Art. 673
Art. 673 c.p.p.
Revoca della sentenza per abolizione del reato.
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice , il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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