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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro X
Titolo III
Art. 679
Art. 679 c.p.p.
Misure di sicurezza.
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'
articolo 312
, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato . Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. 2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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