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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo IV
Art. 72
Art. 72 c.p.p.
Revoca dell'ordinanza di sospensione.
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. 2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 71
Art. 72-bis
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Argomenti
imputato
infermità
ordinanza
revoca
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sentenza di proscioglimento
sospensione del processo
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