info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro XI
Titolo IV
Art. 737-bis
Art. 737-bis c.p.p.
Indagini e sequestro a fini di confisca.
1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli
723
,
724
e
725
. 2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo
724
. 3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata: a) se gli atti richiesti sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti; b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussitono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. 3-bis. L'autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera. 4. (Comma soppresso dal D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149). 5. (Comma soppresso dal D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149). 6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi; sulla richiesta decide l'autorità giudiziaria che ha dichiarato il sequestro.
Ultimo aggiornamento:
23 ottobre 2017
chevron_left
Art. 737
Art. 738
chevron_right
Articoli correlati
Art. 724 c.p.p.
-
Art. 725 c.p.p.
-
Art. 737 c.p.p.
-
Art. 723 c.p.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 737-bis c.p.p.
{{{testolinkato}}}