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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro XI
Titolo IV
Art. 740
Art. 740 c.p.p.
Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate.
1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano. 2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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