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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro XI
Titolo IV
Art. 746
Art. 746 c.p.p.
Effetti sull'esecuzione nello Stato.
1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima. 2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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