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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo V
Art. 79
Art. 79 c.p.p.
Termine per la costituzione di parte civile.
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'
articolo 484
. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'
articolo 468
comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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