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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo V
Art. 81
Art. 81 c.p.p.
Esclusione di ufficio della parte civile.
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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