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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo V
Art. 82
Art. 82 c.p.p.
Revoca della costituzione di parte civile.
1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'
articolo 523
ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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