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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo V
Art. 84
Art. 84 c.p.p.
Costituzione del responsabile civile.
1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. 2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore. 3. La procura conferita nelle forme previste dall'
articolo 100
comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile. 4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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