info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo V
Art. 85
Art. 85 c.p.p.
Intervento volontario del responsabile civile.
1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'
articolo 77
comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'
articolo 484
, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'
articolo 84
commi 1 e 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'
articolo 468
comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. 3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 84
Art. 86
chevron_right
Articoli correlati
Art. 77 c.p.p.
-
Art. 484 c.p.p.
-
Art. 84 c.p.p.
-
Art. 468 c.p.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 85 c.p.p.
{{{testolinkato}}}