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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo V
Art. 89
Art. 89 c.p.p.
Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. 2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'
articolo 87
comma 3.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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