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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 9
Art. 9 c.p.p.
Regole suppletive.
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'
articolo 8
, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'
articolo 335
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 8
Art. 10
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Argomenti
azione (condotta)
competenza
competenza per territorio
dimora
domicilio
imputato
notizia di reato
omissione
pubblico ministero
registro delle notizie di reato
residenza
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