n./

Art. 1

Giurisdizione penale

Art. 2

Cognizione del giudice

Art. 3

Questioni pregiudiziali

Art. 4

Regole per la determinazione della competenza

Art. 5

Competenza della corte di assise

Art. 6

Competenza del tribunale

Art. 7

Competenza del pretore

Art. 8

Regole generali

Art. 9

Regole suppletive

Art. 10

Competenza per reati commessi all'estero

Art. 11

Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

Art. 11-bis

Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia.

Art. 12

Casi di connessione

Art. 13

Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

Art. 14

Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

Art. 15

Competenza per materia determinata dalla connessione

Art. 16

Competenza per territorio determinata dalla connessione

Art. 17

Riunione di processi

Art. 18

Separazione di processi

Art. 19

Provvedimenti sulla riunione e separazione

Art. 20

Difetto di giurisdizione

Art. 21

Incompetenza

Art. 22

Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

Art. 23

Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

Art. 24

Decisioni del giudice di appello sulla competenza

Art. 24-bis

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

Art. 25

Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

Art. 26

Prove acquisite dal giudice incompetente

Art. 27

Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

Art. 28

Casi di conflitto

Art. 29

Cessazione del conflitto

Art. 30

Proposizione del conflitto

Art. 31

Comunicazione al giudice in conflitto

Art. 32

Risoluzione del conflitto

Art. 33

Capacità del giudice.

Art. 33-bis

Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.

Art. 33-ter

Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica.

Art. 33-quater

Effetti della connessione sulla composizione del giudice.

Art. 33-quinquies

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.

Art. 33-sexies

Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare

Art. 33-septies

Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

Art. 33-octies

Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione.

Art. 33-novies

Validità delle prove acquisite.

Art. 34

Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

Art. 35

Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

Art. 36

Astensione

Art. 37

Ricusazione

Art. 38

Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

Art. 39

Concorso di astensione e di ricusazione

Art. 40

Competenza a decidere sulla ricusazione

Art. 41

Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

Art. 42

Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

Art. 43

Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

Art. 44

Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

Art. 45

Casi di rimessione.

Art. 46

Richiesta di rimessione

Art. 47

Effetti della richiesta.

Art. 48

Decisione.

Art. 49

Nuova richiesta di rimessione.

Art. 50

Azione penale

Art. 51

Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

Art. 52

Astensione

Art. 53

Autonomia del pubblico ministero nell'udienza Casi di sostituzione

Art. 54

Contrasti negativi tra pubblici ministeri

Art. 54-bis

Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero.

Art. 54-ter

Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata.

Art. 54-quater

Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero

Art. 55

Funzioni della polizia giudiziaria

Art. 56

Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

Art. 57

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Art. 58

Disponibilità della polizia giudiziaria

Art. 59

Subordinazione della polizia giudiziaria

Art. 60

Assunzione della qualità di imputato

Art. 61

Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

Art. 62

Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato

Art. 63

Dichiarazioni indizianti

Art. 64

Regole generali per l'interrogatorio

Art. 65

Interrogatorio nel merito

Art. 66

Verifica dell'identità personale dell'imputato

Art. 66-bis

Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato

Art. 67

Incertezza sull'età dell'imputato

Art. 68

Errore sull'identità fisica dell'imputato

Art. 69

Morte dell'imputato

Art. 70

Accertamenti sulla capacità dell'imputato

Art. 71

Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato

Art. 72

Revoca dell'ordinanza di sospensione

Art. 72-bis

Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.

Art. 73

Provvedimenti cautelari

Art. 74

Legittimazione all'azione civile

Art. 75

Rapporti tra azione civile e azione penale

Art. 76

Costituzione di parte civile

Art. 77

Capacità processuale della parte civile

Art. 78

Formalità della costituzione di parte civile

Art. 79

Termine per la costituzione di parte civile

Art. 80

Richiesta di esclusione della parte civile

Art. 81

Esclusione di ufficio della parte civile

Art. 82

Revoca della costituzione di parte civile

Art. 83

Citazione del responsabile civile

Art. 84

Costituzione del responsabile civile

Art. 85

Intervento volontario del responsabile civile

Art. 86

Richiesta di esclusione del responsabile civile

Art. 87

Esclusione di ufficio del responsabile civile

Art. 88

Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile

Art. 89

Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 90

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

Art. 90-bis

Informazioni alla persona offesa

Art. 90-bis.1

Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b, del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 .

Art. 90-ter

Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

Art. 90-quater

Condizione di particolare vulnerabilità.

Art. 91

Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

Art. 92

Consenso della persona offesa

Art. 93

Intervento degli enti o delle associazioni

Art. 94

Termine per l'intervento

Art. 95

Provvedimenti del giudice

Art. 96

Difensore di fiducia

Art. 97

Difensore di ufficio

Art. 98

Patrocinio dei non abbienti

Art. 99

Estensione al difensore dei diritti dell'imputato

Art. 100

Difensore delle altre parti private

Art. 101

Difensore della persona offesa

Art. 102

Sostituto del difensore

Art. 103

Garanzie di libertà del difensore

Art. 104

Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare

Art. 105

Abbandono e rifiuto della difesa

Art. 106

Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

Art. 107

Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

Art. 108

Termine per la difesa

Art. 109

Lingua degli atti

Art. 110

Forma degli atti.

Art. 111

Data e sottoscrizione degli atti

Art. 111-bis

Deposito telematico

Art. 111-ter

Fascicolo informatico e accesso agli atti.

Art. 112

Surrogazione di copie agli originali mancanti

Art. 113

Ricostituzione di atti

Art. 114

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

Art. 115

Violazione del divieto di pubblicazione

Art. 115-bis

Garanzia della presunzione di innocenza.

Art. 116

Copie, estratti e certificati

Art. 117

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

Art. 118

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno

Art. 118-bis

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 119

Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

Art. 120

Testimoni ad atti del procedimento

Art. 121

Memorie e richieste delle parti

Art. 122

Procura speciale per determinati atti

Art. 123

Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

Art. 124

Obbligo di osservanza delle norme processuali

Art. 125

Forme dei provvedimenti del giudice

Art. 126

Assistenza al giudice

Art. 127

Procedimento in camera di consiglio

Art. 128

Deposito dei provvedimenti del giudice

Art. 129

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

Art. 129-bis

Accesso ai programmi di giustizia riparativa

Art. 130

Correzione di errori materiali

Art. 131

Poteri coercitivi del giudice

Art. 132

Accompagnamento coattivo dell'imputato

Art. 133

Accompagnamento coattivo di altre persone

Art. 133-bis

Disposizione generale

Art. 133-ter

Modalità e garanzie della partecipazione a distanza

Art. 134

Modalità di documentazione

Art. 135

Redazione del verbale

Art. 136

Contenuto del verbale

Art. 137

Sottoscrizione del verbale

Art. 138

Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

Art. 139

Riproduzione fonografica o audiovisiva

Art. 140

Modalità di documentazione in casi particolari

Art. 141

Dichiarazioni orali delle parti

Art. 141-bis

Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione.

Art. 142

Nullità dei verbali

Art. 143

Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali

Art. 143-bis

Altri casi di nomina dell'interprete.

Art. 144

Incapacità e incompatibilità dell'interprete

Art. 145

Ricusazione e astensione dell'interprete

Art. 146

Conferimento dell'incarico

Art. 147

Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell'interprete

Art. 148

Organi e forme delle notificazioni.

Art. 149

Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo.

Art. 150

Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

Art. 151

Notificazioni richieste dal pubblico ministero

Art. 152

Notificazioni richieste dalle parti private

Art. 153

Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

Art. 153-bis

Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

Art. 154

Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Art. 155

Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

Art. 156

Notificazioni all'imputato detenuto

Art. 157

Prima notificazione all'imputato non detenuto

Art. 157-bis

Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima.

Art. 157-ter

Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

Art. 158

Prima notificazione all'imputato in servizio militare

Art. 159

Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

Art. 160

Efficacia del decreto di irreperibilità.

Art. 161

Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

Art. 162

Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

Art. 163

Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

Art. 164

Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio

Art. 165

Notificazioni all'imputato latitante o evaso

Art. 166

Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

Art. 167

Notificazioni ad altri soggetti

Art. 168

Relazione di notificazione

Art. 169

Notificazioni all'imputato all'estero

Art. 170

Notificazioni col mezzo della posta

Art. 171

Nullità delle notificazioni

Art. 172

Regole generali

Art. 173

Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

Art. 174

Prolungamento dei termini di comparizione

Art. 175

Restituzione nel termine

Art. 175-bis

Malfunzionamento dei sistemi informatici.

Art. 176

Effetti della restituzione nel termine

Art. 177

Tassativà

Art. 178

Nullità di ordine generale

Art. 179

Nullità assolute

Art. 180

Regime delle altre nullità di ordine generale

Art. 181

Nullità relative

Art. 182

Deducibilità delle nullità

Art. 183

Sanatorie generali delle nullità

Art. 184

Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

Art. 185

Effetti della dichiarazione di nullità

Art. 186

Inosservanza di norme tributarie

Art. 187

Oggetto della prova

Art. 188

Libertà morale della persona nell'assunzione della prova

Art. 189

Prove non disciplinate dalla legge

Art. 190

Diritto alla prova

Art. 190-bis

Requisiti della prova in casi particolari.

Art. 191

Prove illegittimamente acquisite

Art. 192

Valutazione della prova

Art. 193

Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

Art. 194

Oggetto e limiti della testimonianza

Art. 195

Testimonianza indiretta

Art. 196

Capacità di testimoniare

Art. 197

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

Art. 197-bis

Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone.

Art. 198

Obblighi del testimone

Art. 199

Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

Art. 200

Segreto professionale

Art. 201

Segreto di ufficio

Art. 202

Segreto di Stato.

Art. 203

Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza

Art. 204

Esclusione del segreto

Art. 205

Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

Art. 206

Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici

Art. 206-bis

Assunzione della testimonianza di cardinali.

Art. 207

Testimoni sospettati di falsità o reticenza Testimoni renitenti

Art. 208

Richiesta dell'esame

Art. 209

Regole per l'esame

Art. 210

Esame di persona imputata in un procedimento connesso

Art. 211

Presupposti del confronto

Art. 212

Modalità del confronto

Art. 213

Ricognizione di persone. Atti preliminari

Art. 214

Svolgimento della ricognizione

Art. 215

Ricognizione di cose

Art. 216

Altre ricognizioni

Art. 217

Pluralità di ricognizioni

Art. 218

Presupposti dell'esperimento giudiziale

Art. 219

Modalità dell'esperimento giudiziale

Art. 220

Oggetto della perizia

Art. 221

Nomina del perito

Art. 222

Incapacità e incompatibilità del perito

Art. 223

Astensione e ricusazione del perito

Art. 224

Provvedimenti del giudice

Art. 224-bis

Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.

Art. 225

Nomina del consulente tecnico

Art. 226

Conferimento dell'incarico

Art. 227

Relazione peritale

Art. 228

Attività del perito

Art. 229

Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Art. 230

Attività dei consulenti tecnici

Art. 231

Sostituzione del perito

Art. 232

Liquidazione del compenso al perito

Art. 233

Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

Art. 234

Prova documentale

Art. 234-bis

Acquisizione di documenti e dati informatici.

Art. 235

Documenti costituenti corpo del reato

Art. 236

Documenti relativi al giudizio sulla personalità

Art. 237

Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato

Art. 238

Verbali di prove di altri procedimenti.

Art. 238-bis

Sentenze irrevocabili.

Art. 239

Accertamento della provenienza dei documenti

Art. 240

Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali

Art. 241

Documenti falsi

Art. 242

Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

Art. 243

Rilascio di copie

Art. 244

Casi e forme delle ispezioni

Art. 245

Ispezione personale

Art. 246

Ispezione di luoghi o di cose

Art. 247

Casi e forme delle perquisizioni

Art. 248

Richiesta di consegna

Art. 249

Perquisizioni personali

Art. 250

Perquisizioni locali

Art. 251

Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

Art. 252

Sequestro conseguente a perquisizione

Art. 252-bis

Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.

Art. 253

Oggetto e formalità del sequestro

Art. 254

Sequestro di corrispondenza

Art. 254-bis

Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni.

Art. 255

Sequestro presso banche

Art. 256

Dovere di esibizione e segreti

Art. 256-bis

Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 256-ter

Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato.

Art. 257

Riesame del decreto di sequestro

Art. 258

Copie dei documenti sequestrati

Art. 259

Custodia delle cose sequestrate

Art. 260

Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

Art. 261

Rimozione e riapposizione dei sigilli

Art. 262

Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

Art. 263

Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate

Art. 264

Provvedimenti in caso di mancata restituzione

Art. 265

Spese relative al sequestro penale

Art. 266

Limiti di ammissibilità

Art. 266-bis

Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 267

Presupposti e forme del provvedimento

Art. 268

Esecuzione delle operazioni

Art. 268-bis

Deposito di verbali e registrazioni

Art. 268-ter

Acquisizione al fascicolo delle indagini

Art. 268-quater

Termini e modalità della decisione del giudice

Art. 269

Conservazione della documentazione

Art. 270

Utilizzazione in altri procedimenti

Art. 270-bis

Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza

Art. 271

Divieti di utilizzazione

Art. 272

Limitazioni alle libertà della persona

Art. 273

Condizioni generali di applicabilità delle misure

Art. 274

Esigenze cautelari

Art. 275

Criteri di scelta delle misure

Art. 275-bis

Particolari modalità di controllo.

Art. 276

Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

Art. 277

Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

Art. 278

Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

Art. 279

Giudice competente

Art. 280

Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

Art. 281

Divieto di espatrio

Art. 282

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Art. 282-bis

Allontanamento dalla casa familiare

Art. 282-ter

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Art. 282-quater

Obblighi di comunicazione.

Art. 283

Divieto e obbligo di dimora

Art. 284

Arresti domiciliari

Art. 285

Custodia cautelare in carcere

Art. 285-bis

Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Art. 286

Custodia cautelare in luogo di cura

Art. 286-bis

Divieto di custodia cautelare.

Art. 287

Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

Art. 288

Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

Art. 289

Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Art. 289-bis

Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 290

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Art. 291

Procedimento applicativo

Art. 292

Ordinanza del giudice

Art. 293

Adempimenti esecutivi

Art. 294

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

Art. 295

Verbale di vane ricerche

Art. 296

L a t i t a n z a

Art. 297

Computo dei termini di durata delle misure

Art. 298

Sospensione dell'esecuzione delle misure

Art. 299

Revoca e sostituzione delle misure

Art. 300

Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

Art. 301

Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie

Art. 302

Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

Art. 303

Termini di durata massima della custodia cautelare.

Art. 304

Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

Art. 305

Proroga della custodia cautelare

Art. 306

Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

Art. 307

Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

Art. 308

Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Art. 309

Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

Art. 310

A p p e l l o

Art. 311

Ricorso per cassazione

Art. 312

Condizioni di applicabilità

Art. 313

Procedimento

Art. 314

Presupposti e modalità della decisione

Art. 315

Procedimento per la riparazione

Art. 316

Presupposti ed effetti del provvedimento

Art. 317

Forma del provvedimento. Competenza

Art. 318

Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo

Art. 319

Offerta di cauzione

Art. 320

Esecuzione sui beni sequestrati

Art. 321

Oggetto del sequestro preventivo

Art. 322

Riesame del decreto di sequestro preventivo

Art. 322-bis

Appello.

Art. 323

Perdita di efficacia del sequestro preventivo

Art. 324

Procedimento di riesame

Art. 325

Ricorso per cassazione

Art. 326

Finalità delle indagini preliminari

Art. 327

Direzione delle indagini preliminari

Art. 327-bis

Attività investigativa del difensore.

Art. 328

Giudice per le indagini preliminari

Art. 329

Obbligo del segreto

Art. 330

Acquisizione delle notizie di reato

Art. 331

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Art. 332

Contenuto della denuncia

Art. 333

Denuncia da parte di privati

Art. 334

R e f e r t o

Art. 334-bis

Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva

Art. 335

Registro delle notizie di reato

Art. 335-bis

Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi.

Art. 335-ter

Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.

Art. 335-quater

Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Art. 336

Querela

Art. 337

Formalità della querela

Art. 338

Curatore speciale per la querela

Art. 339

Rinuncia alla querela

Art. 340

Remissione della querela

Art. 341

Istanza di procedimento

Art. 342

Richiesta di procedimento

Art. 343

Autorizzazione a procedere

Art. 344

Richiesta di autorizzazione a procedere

Art. 344-bis

Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

Art. 345

Difetto di una condizione di procedibilità Riproponibilità dell'azione penale

Art. 346

Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

Art. 347

Obbligo di riferire la notizia del reato

Art. 348

Assicurazione delle fonti di prova

Art. 349

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

Art. 350

Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

Art. 351

Altre sommarie informazioni

Art. 352

Perquisizioni

Art. 353

Acquisizione di plichi o di corrispondenza

Art. 354

Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

Art. 355

Convalida del sequestro e suo riesame

Art. 356

Assistenza del difensore

Art. 357

Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria

Art. 358

Attività di indagine del pubblico ministero

Art. 359

Consulenti tecnici del pubblico ministero

Art. 359-bis

Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.

Art. 360

Accertamenti tecnici non ripetibili

Art. 361

Individuazione di persone e di cose

Art. 362

Assunzione di informazioni

Art. 362-bis

Misure urgenti di protezione della persona offesa.

Art. 363

Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

Art. 364

Nomina e assistenza del difensore

Art. 365

Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

Art. 366

Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

Art. 367

Memorie e richieste dei difensori

Art. 368

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

Art. 369

Informazione di garanzia

Art. 369-bis

Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa

Art. 370

Atti diretti e atti delegati

Art. 371

Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero

Art. 371-bis

Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Art. 372

Avocazione delle indagini

Art. 373

Documentazione degli atti

Art. 374

Presentazione spontanea

Art. 375

Invito a presentarsi

Art. 376

Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

Art. 377

Citazioni di persone informate sui fatti

Art. 378

Poteri coercitivi del pubblico ministero

Art. 379

Determinazione della pena

Art. 380

Arresto obbligatorio in flagranza

Art. 381

Arresto facoltativo in flagranza

Art. 382

Stato di flagranza

Art. 382-bis

Arresto in flagranza differita

Art. 383

Facoltà di arresto da parte dei privati

Art. 384

Fermo di indiziato di delitto

Art. 384-bis

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

Art. 385

Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

Art. 386

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

Art. 387

Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari

Art. 387-bis

Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età.

Art. 388

Interrogatorio dell'arrestato o del fermato

Art. 389

Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato

Art. 390

Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo

Art. 391

Udienza di convalida

Art. 391-bis

Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.

Art. 391-ter

Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.

Art. 391-quater

Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

Art. 391-quinquies

Potere di segretazione del pubblico ministero.

Art. 391-sexies

Accesso ai luoghi e documentazione.

Art. 391-septies

Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico.

Art. 391-octies

Fascicolo del difensore.

Art. 391-novies

Attività investigativa preventiva.

Art. 391-decies

Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.

Art. 392

Casi

Art. 393

Richiesta

Art. 394

Richiesta della persona offesa

Art. 395

Presentazione e notificazione della richiesta

Art. 396

Deduzioni

Art. 397

Differimento dell'incidente probatorio

Art. 398

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

Art. 399

Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

Art. 400

Provvedimenti per i casi di urgenza

Art. 401

U d i e n z a

Art. 402

Estensione dell'incidente probatorio

Art. 403

Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

Art. 404

Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile

Art. 405

Termini per la conclusione delle indagini preliminari.

Art. 406

Proroga dei termini

Art. 407

Termini di durata massima delle indagini preliminari

Art. 407-bis

Inizio dell'azione penale. Forme e termini

Art. 408

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

Art. 409

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

Art. 410

Opposizione alla richiesta di archiviazione

Art. 410-bis

Nullità del provvedimento di archiviazione.

Art. 411

Altri casi di archiviazione

Art. 412

Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

Art. 413

Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

Art. 414

Riapertura delle indagini

Art. 415

Reato commesso da persone ignote

Art. 415-bis

Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari

Art. 415-ter

Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa.

Art. 416

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

Art. 417

Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio

Art. 418

Fissazione dell'udienza

Art. 419

Atti introduttivi

Art. 420

Costituzione delle parti

Art. 420-bis

Assenza dell'imputato.

Art. 420-ter

Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

Art. 420-quater

Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Art. 420-quinquies

Atti urgenti.

Art. 420-sexies

Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.

Art. 421

Discussione

Art. 421-bis

Ordinanza per l'integrazione delle indagini.

Art. 422

Attività di integrazione probatoria del giudice

Art. 423

Modificazione dell'imputazione

Art. 424

Provvedimenti del giudice

Art. 425

Sentenza di non luogo a procedere

Art. 426

Requisiti della sentenza

Art. 427

Condanna del querelante alle spese e ai danni

Art. 428

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

Art. 429

Decreto che dispone il giudizio

Art. 430

Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore.

Art. 430-bis

Divieto di assumere informazioni.

Art. 431

Fascicolo per il dibattimento

Art. 432

Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento

Art. 433

Fascicolo del pubblico ministero

Art. 434

Casi di revoca

Art. 435

Richiesta di revoca

Art. 436

Provvedimenti del giudice

Art. 437

Ricorso per cassazione

Art. 438

Presupposti del giudizio abbreviato

Art. 439

Richiesta di giudizio abbreviato

Art. 440

Provvedimenti del giudice

Art. 441

Svolgimento del giudizio abbreviato

Art. 441-bis

Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.

Art. 442

Decisione

Art. 443

Limiti all'appello

Art. 444

Applicazione della pena su richiesta

Art. 445

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

Art. 446

Richiesta di applicazione della pena e consenso

Art. 447

Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

Art. 448

Provvedimenti del giudice

Art. 449

Casi e modi del giudizio direttissimo

Art. 450

Instaurazione del giudizio direttissimo

Art. 451

Svolgimento del giudizio direttissimo

Art. 452

Trasformazione del rito

Art. 453

Casi e modi di giudizio immediato

Art. 454

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

Art. 455

Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

Art. 456

Decreto di giudizio immediato

Art. 457

Trasmissione degli atti

Art. 458

Richiesta di giudizio abbreviato

Art. 458-bis

Richiesta di applicazione della pena.

Art. 459

Casi di procedimento per decreto.

Art. 460

Requisiti del decreto di condanna

Art. 461

Opposizione

Art. 462

Restituzione nel termine per proporre opposizione

Art. 463

Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

Art. 464

Giudizio conseguente all'opposizione

Art. 464-bis

Sospensione del procedimento con messa alla prova.

Art. 464-ter

Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari.

Art. 464-ter.1

Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Art. 464-quater

Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia.

Art. 464-quinquies

Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Art. 464-sexies

Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Art. 464-septies

Esito della messa alla prova.

Art. 464-octies

Revoca dell'ordinanza.

Art. 464-novies

Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova.

Art. 465

Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

Art. 466

Facoltà dei difensori

Art. 467

Atti urgenti

Art. 468

Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

Art. 469

Proscioglimento prima del dibattimento

Art. 470

Disciplina dell'udienza

Art. 471

Pubblicità dell'udienza

Art. 472

Casi in cui si procede a porte chiuse

Art. 473

Ordine di procedere a porte chiuse

Art. 474

Assistenza dell'imputato all'udienza

Art. 475

Allontanamento coattivo dell'imputato

Art. 476

Reati commessi in udienza

Art. 477

Durata e organizzazione del dibattimento

Art. 478

Questioni incidentali

Art. 479

Questioni civili o amministrative

Art. 480

Verbale di udienza

Art. 481

Contenuto del verbale

Art. 482

Diritto delle parti in ordine alla documentazione

Art. 483

Sottoscrizione e trascrizione del verbale

Art. 484

Costituzione delle parti

Art. 485

Rinnovazione della citazione

Art. 486

Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

Art. 487

Contumacia dell'imputato

Art. 488

Assenza e allontanamento volontario dell'imputato

Art. 489

Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare.

Art. 490

Accompagnamento coattivo dell'imputato assente

Art. 491

Questioni preliminari

Art. 492

Dichiarazione di apertura del dibattimento

Art. 493

Richieste di prova

Art. 493-bis

Trascrizione delle intercettazioni

Art. 494

Dichiarazioni spontanee dell'imputato

Art. 495

Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

Art. 496

Ordine e modalità dell'assunzione delle prove

Art. 497

Atti preliminari all'esame dei testimoni

Art. 498

Esame diretto e controesame dei testimoni

Art. 499

Regole per l'esame testimoniale

Art. 500

Contestazioni nell'esame testimoniale.

Art. 501

Esame dei periti e dei consulenti tecnici

Art. 502

Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

Art. 503

Esame delle parti private

Art. 504

Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni

Art. 505

Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

Art. 506

Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private

Art. 507

Ammissione di nuove prove

Art. 508

Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento

Art. 509

Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

Art. 510

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

Art. 511

Letture consentite

Art. 511-bis

Lettura di verbali di prove di altri procedimenti.

Art. 512

Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

Art. 512-bis

Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero.

Art. 513

Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

Art. 514

Letture vietate .

Art. 515

Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

Art. 516

Modifica della imputazione

Art. 517

Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

Art. 518

Fatto nuovo risultante dal dibattimento

Art. 519

Diritti delle parti

Art. 520

Nuove contestazioni all'imputato non presente 215

Art. 521

Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

Art. 521-bis

Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni.

Art. 522

Nullità della sentenza per difetto di contestazione

Art. 523

Svolgimento della discussione

Art. 524

Chiusura del dibattimento

Art. 525

Immediatezza della deliberazione

Art. 526

Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

Art. 527

Deliberazione collegiale

Art. 528

Lettura del verbale in camera di consiglio

Art. 529

Sentenza di non doversi procedere

Art. 530

Sentenza di assoluzione

Art. 531

Dichiarazione di estinzione del reato

Art. 532

Provvedimenti sulle misure cautelari personali

Art. 533

Condanna dell'imputato

Art. 534

Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 535

Condanna alle spese

Art. 536

Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

Art. 537

Pronuncia sulla falsità di documenti

Art. 537-bis

Indegnità a succedere

Art. 538

Condanna per la responsabilità civile

Art. 539

Condanna generica ai danni e provvisionale

Art. 540

Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

Art. 541

Condanna alle spese relative all'azione civile

Art. 542

Condanna del querelante alle spese e ai danni

Art. 543

Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

Art. 544

Redazione della sentenza

Art. 545

Pubblicazione della sentenza

Art. 545-bis

Condanna a pena sostitutiva

Art. 546

Requisiti della sentenza

Art. 547

Correzione della sentenza

Art. 548

Deposito della sentenza

Art. 549

Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 550

Casi di citazione diretta a giudizio

Art. 551

Procedimenti connessi

Art. 552

Decreto di citazione a giudizio

Art. 553

Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

Art. 554

Atti urgenti

Art. 554-bis

Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.

Art. 554-ter

Provvedimenti del giudice

Art. 554-quater

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

Art. 554-quinquies

Revoca della sentenza di non luogo a procedere.

Art. 555

Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta

Art. 556

Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Art. 557

Procedimento per decreto

Art. 558

Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo

Art. 558-bis

Giudizio immediato.

Art. 559

Dibattimento

Art. 560

Giudizio abbreviato

Art. 561

Udienza per il giudizio abbreviato

Art. 562

Trasformazione del rito

Art. 563

Applicazione della pena su richiesta

Art. 564

Tentativo di conciliazione

Art. 565

Procedimento per decreto

Art. 566

Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo

Art. 567

Dibattimento

Art. 568

Regole generali

Art. 569

Ricorso immediato per cassazione

Art. 570

Impugnazione del pubblico ministero

Art. 571

Impugnazione dell'imputato

Art. 572

Richiesta della parte civile o della persona offesa

Art. 573

Impugnazione per i soli interessi civili

Art. 574

Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

Art. 575

Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Art. 576

Impugnazione della parte civile e del querelante

Art. 577

Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

Art. 578

Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

Art. 578-bis

Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Art. 578-ter

Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Art. 579

Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

Art. 580

Conversione del ricorso in appello.

Art. 581

Forma dell'impugnazione

Art. 582

Presentazione dell'impugnazione

Art. 583

Spedizione dell'atto di impugnazione

Art. 584

Notificazione della impugnazione

Art. 585

Termini per l'impugnazione

Art. 586

Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

Art. 587

Estensione dell'impugnazione

Art. 588

Sospensione della esecuzione

Art. 589

Rinuncia all'impugnazione

Art. 590

Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

Art. 591

Inammissibilità dell'impugnazione

Art. 592

Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

Art. 593

Casi di appello.

Art. 593-bis

Appello del pubblico ministero.

Art. 594

Appello del pubblico ministero

Art. 595

Appello incidentale

Art. 596

Giudice competente

Art. 597

Cognizione del giudice di appello

Art. 598

Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

Art. 598-bis

Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

Art. 598-ter

Assenza dell'imputato in appello.

Art. 599

Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti

Art. 599-bis

Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

Art. 600

Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili

Art. 601

Atti preliminari al giudizio

Art. 602

Dibattimento di appello

Art. 603

Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

Art. 604

Questioni di nullità

Art. 605

Sentenza

Art. 606

Casi di ricorso

Art. 607

Ricorso dell'imputato

Art. 608

Ricorso del pubblico ministero

Art. 609

Cognizione della corte di cassazione

Art. 610

Atti preliminari

Art. 611

Procedimento

Art. 612

Sospensione dell'esecuzione della condanna civile

Art. 613

Difensori

Art. 614

Dibattimento

Art. 615

Deliberazione e pubblicazione

Art. 616

Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

Art. 617

Motivazione e deposito

Art. 618

Decisioni delle sezioni unite

Art. 619

Rettificazione di errori non determinanti annullamento

Art. 620

Annullamento senza rinvio

Art. 621

Effetti dell'annullamento senza rinvio

Art. 622

Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

Art. 623

Annullamento con rinvio

Art. 624

Annullamento parziale

Art. 624-bis

Cessazione delle misure cautelari.

Art. 625

Provvedimenti conseguenti alla sentenza

Art. 625-bis

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.

Art. 625-ter

Rescissione del giudicato.

Art. 626

Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

Art. 627

Giudizio di rinvio dopo annullamento

Art. 628

Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

Art. 628-bis

Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali.

Art. 629

Condanne soggette a revisione

Art. 629-bis

Rescissione del giudicato.

Art. 630

Casi di revisione

Art. 631

Limiti della revisione

Art. 632

Soggetti legittimati alla richiesta

Art. 633

Forma della richiesta

Art. 634

Declaratoria d'inammissibilità

Art. 635

Sospensione dell'esecuzione

Art. 636

Giudizio di revisione

Art. 637

Sentenza

Art. 638

Revisione a favore del condannato defunto

Art. 639

Provvedimenti in accoglimento della richiesta

Art. 640

Impugnabilità della sentenza

Art. 641

Effetti dell'inammissibilità o del rigetto

Art. 642

Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta

Art. 643

Riparazione dell'errore giudiziario

Art. 644

Riparazione in caso di morte

Art. 645

Domanda di riparazione

Art. 646

Procedimento e decisione

Art. 647

Risarcimento del danno e riparazione

Art. 648

Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali

Art. 649

Divieto di un secondo giudizio

Art. 650

Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

Art. 651

Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

Art. 651-bis

Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.

Art. 652

Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

Art. 653

Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

Art. 654

Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

Art. 655

Funzioni del pubblico ministero

Art. 656

Esecuzione delle pene detentive.

Art. 657

Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

Art. 657-bis

Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca.

Art. 658

Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

Art. 658-bis

Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie.

Art. 659

Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

Art. 660

Esecuzione delle pene pecuniarie

Art. 661

Esecuzione delle pene sostitutive

Art. 662

Esecuzione delle pene accessorie

Art. 663

Esecuzione di pene concorrenti

Art. 664

Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

Art. 665

Giudice competente

Art. 666

Procedimento di esecuzione

Art. 667

Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta

Art. 668

Persona condannata per errore di nome

Art. 669

Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona

Art. 670

Questioni sul titolo esecutivo

Art. 671

Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

Art. 672

Applicazione dell'amnistia e dell'indulto

Art. 673

Revoca della sentenza per abolizione del reato

Art. 674

Revoca di altri provvedimenti

Art. 675

Falsità di documenti

Art. 676

Altre competenze

Art. 677

Competenza per territorio

Art. 678

Procedimento di sorveglianza

Art. 679

Misure di sicurezza

Art. 680

Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

Art. 681

Provvedimenti relativi alla grazia

Art. 682

Liberazione condizionale

Art. 683

Riabilitazione

Art. 684

Rinvio dell'esecuzione

Art. 685

Uffici del casellario giudiziale

Art. 686

Iscrizioni nel casellario giudiziale

Art. 687

Eliminazione delle iscrizioni

Art. 688

Certificati del casellario giudiziale

Art. 689

Certificati richiesti dall'interessato.

Art. 690

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Art. 691

Anticipazione delle spese

Art. 692

Spese della custodia cautelare

Art. 693

Provvedimenti in caso d'insolvibilità

Art. 694

Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

Art. 695

Questioni sulle spese processuali

Art. 696

Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale.

Art. 696-bis

Principio del mutuo riconoscimento.

Art. 696-ter

Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento.

Art. 696-quater

Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie.

Art. 696-quinquies

Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri.

Art. 696-sexies

Poteri del Ministro della giustizia.

Art. 696-septies

Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti.

Art. 696-octies

Modalità di esecuzione.

Art. 696-novies

Impugnazioni.

Art. 696-decies

Tutela dei terzi di buona fede.

Art. 697

Estradizione e poteri del Ministro della giustizia

Art. 698

Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona

Art. 699

Principio di specialità

Art. 700

Documenti a sostegno della domanda

Art. 701

Garanzia giurisdizionale

Art. 702

Intervento dello stato richiedente

Art. 703

Accertamenti del procuratore generale

Art. 704

Procedimento davanti alla corte di appello

Art. 705

Condizioni per la decisione

Art. 706

Ricorso per cassazione

Art. 707

Rinnovo della domanda di estradizione

Art. 708

Provvedimento di estradizione. Consegna

Art. 709

Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

Art. 710

Estensione dell'estradizione concessa

Art. 711

Riestradizione

Art. 712

Transito

Art. 713

Misure di sicurezza applicate all'estradato

Art. 714

Misure coercitive e sequestro

Art. 715

Applicazione provvisoria di misure cautelari

Art. 716

Arresto da parte della polizia giudiziaria

Art. 717

Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

Art. 718

Revoca e sostituzione delle misure

Art. 719

Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

Art. 720

Domanda di estradizione

Art. 721

Principio di specialità.

Art. 721-bis

Estensione dell'estradizione.

Art. 722

Custodia cautelare all'estero

Art. 722-bis

Riparazione per ingiusta detenzione.

Art. 723

Poteri del Ministro della giustizia.

Art. 724

Procedimento di esecuzione

Art. 725

Esecuzione delle rogatorie.

Art. 726

Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera

Art. 726-bis

Notifica diretta all'interessato.

Art. 726-ter

Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera.

Art. 726-quater

Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute.

Art. 726-quinquies

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.

Art. 726-sexies

Audizione mediante teleconferenza.

Art. 727

Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

Art. 728

Immunità temporanea della persona citata.

Art. 729

Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria.

Art. 729-bis

Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere.

Art. 729-ter

Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute.

Art. 729-quater

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.

Art. 729-quinquies

Squadre investigative comuni.

Art. 730

Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

Art. 731

Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

Art. 732

Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

Art. 733

Presupposti del riconoscimento

Art. 734

Deliberazione della corte di appello.

Art. 734-bis

Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero.

Art. 735

Determinazione della pena ed ordine di confisca

Art. 735-bis

Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro.

Art. 736

Misure coercitive

Art. 737

Sequestro

Art. 737-bis

Indagini e sequestro a fini di confisca.

Art. 738

Esecuzione conseguente al riconoscimento

Art. 739

Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

Art. 740

Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

Art. 740-bis

Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate.

Art. 740-ter

Ordine di devoluzione.

Art. 741

Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

Art. 742

Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero

Art. 742-bis

Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero.

Art. 743

Deliberazione della corte di appello

Art. 744

Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero

Art. 745

Richiesta di misure cautelari all'estero

Art. 746

Effetti sull'esecuzione nello Stato

Art. 746-bis

Disposizioni generali.

Art. 746-ter

Assunzione di procedimenti penali dall'estero.

Art. 746-quater

Trasferimento di procedimenti penali all'estero.

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