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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo VI
Art. 95
Art. 95 c.p.p.
Provvedimenti del giudice.
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'
articolo 93
comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi. 2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'
articolo 491
comma 1. 3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. 4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'
articolo 91
, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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