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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Principi Fondamentali
Art. 10
Art. 10 Cost.
Diritto internazionale e condizione giuridica dello straniero
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16]. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l' estradizione dello straniero per reati politici [
26
; c. p.
13
; c. p.p.
697
ss.].
Ultimo aggiornamento:
29 novembre 2016
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Argomenti
asilo
costituzione
estradizione
reati politici
straniero
trattati internazionali
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